Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24
Attuazione della direttiva 1999/44/CE
su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2002, n.57 -
Suppl. Ordinario n.40)
(Approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 1
febbraio 2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000),
ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e
delle garanzie dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III
del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente
paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e
delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai
contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di
somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli
altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di
consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui
al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare,
tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo
altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega
ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un
volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o
privata che, nell'esercizio della propria attivita'
imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al
comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore
del bene di consumo nel territorio della Unione europea o
qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo
sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un
venditore o di un produttore, assunto nei confronti del
consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo
pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di
consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate
nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino
del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita
di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso
utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale
della cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo
di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di
vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al
contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello
stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono
le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore
come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene
dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso,
delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei
beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo
agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o
sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore
e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al
momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia
accettato anche per fatti concludenti.
Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione
del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non
poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di
conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal
consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui
al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa,
dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva
conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il
momento della conclusione del contratto in modo da essere
conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata
influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione
del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del
bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita
ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua
responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in
cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore,
sia da questo installato in modo non corretto a causa di una
carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e'
responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto
di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al
ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante
riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto,
quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla
risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo
e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di
riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,
salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente
oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese
irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di
conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere
esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un
congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene
e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi
indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo
con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la
mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra
una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o
eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla
sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma
sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare
l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto
dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo'
offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i
seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico
rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le
necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine
congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del
consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico
rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e'
stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi
della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla
risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale,
quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un
difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione
del produttore, di un precedente venditore della medesima catena
contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha
diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte
della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal
consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma
dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si
manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo
1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il
difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in
cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il
venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha
occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che
si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero
gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la
natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati
dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei
mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto
per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i
diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il
difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla
scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo
precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale
vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella
dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti
previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia
impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli
elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata
e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la
ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile
per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri
non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo,
terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo'
continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo
ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto
di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo
indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La
nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo'
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della
responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad
un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. E'
nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita'
al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario,
abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione
assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti
uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le
disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i
diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme
dell'ordinamento giuridico".
Art. 2.
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle
vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna
al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo
1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del
presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim,
Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 25 maggio 1999
su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di
consumo
Art.
1 -
Campo d'applicazione e definizioni
Art.
2 -
Conformità al contratto
Art.
3 -
Diritti del consumatore
Art.
4 -
Diritto di regresso
Art.
5 - Termini
Art. 6 - Garanzie
Art.
7 -
Carattere imperativo delle disposizioni
Art.
8 -
Diritto nazionale e protezione minima
Art.
9
Art. 10
Art.
11 -
Recepimento
Art.
12 - Riesame
Art. 13 -
Entrata in vigore
Art.
14
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando conformemente alla procedura prevista dall'articolo
251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato
di conciliazione il 18 marzo 1999(3),
(1) considerando che l'articolo 153, paragrafo 1 e 3, del trattato
dispone che la Comunità contribuisca al conseguimento di un
livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure
adottate in applicazione dell'articolo 95;
(2) considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza
frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione
delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che la
libera circolazione delle merci riguarda non solo i contratti
conclusi da persone nell'esercizio di un'attività professionale,
ma anche i contratti conclusi da privati; che ciò implica che i
consumatori che risiedono in uno Stato membro dovrebbero essere
liberi di acquistare merci sul territorio di un altro Stato membro
in base ad un livello minimo uniforme di norme eque che
disciplinano la vendita dei beni di consumo;
(3) considerando che le legislazioni degli Stati membri
riguardanti le vendite dei beni di consumo presentano numerose
disparità, con la conseguenza che i mercati nazionali relativi
alla vendita di beni di consumo differiscono gli uni dagli altri e
che possono verificarsi distorsioni della concorrenza fra i
venditori;
(4) considerando che il consumatore che intende beneficiare dei
vantaggi del grande mercato procurandosi beni in uno Stato membro
diverso da quello in cui risiede svolge un ruolo fondamentale nel
completamento del mercato interno; che va impedita la
ricostruzione artificiale di frontiere e la compartimentazione dei
mercati; che le opportunità per il consumatore risultano
largamente accresciute grazie alle nuove tecnologie di
comunicazione che permettono di avere un accesso agevole a sistemi
di distribuzione di altri paesi membri o di paesi terzi; che, in
mancanza di un'armonizzazione minima delle regole relative alla
vendita di beni di consumo, lo sviluppo della vendita di beni
mediante nuove tecnologie di comunicazione a distanza rischia di
essere ostacolato;
(5) considerando che la creazione di una base legislativa minima
comune in materia di diritto dei consumatori, applicabile a
prescindere dal luogo di acquisto dei beni nella Comunità,
rafforzerà la fiducia dei consumatori e permetterà loro di trarre
il massimo profitto dal mercato interno;
(6) considerando che le principali difficoltà incontrate dai
consumatori e la principale fonte di conflitti con i venditori
riguardano la non conformità dei beni a quanto stabilito nel
contratto; che è quindi opportuno ravvicinare le legislazioni
nazionali relative alla vendita dei beni di consumo per quanto
riguarda tale aspetto, senza però intervenire sulle disposizioni e
i principi delle legislazioni nazionali relativi alla
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
(7) considerando che i beni devono soprattutto essere conformi
alle disposizioni contrattuali; che il principio di conformità al
contratto può essere considerato come una base comune alle varie
tradizioni giuridiche nazionali; che, nell'ambito di determinate
tradizioni giuridiche nazionali può non essere possibile affidarsi
esclusivamente a detto principio al fine di garantire un livello
minimo di protezione al consumatore; che, specialmente in presenza
di siffatte tradizioni giuridiche, per garantire la protezione del
consumatore possono essere di utilità ulteriori disposizioni
nazionali nell'ipotesi in cui le parti non abbiano concordato
alcuna condizione contrattuale specifica ovvero abbiano stipulato
condizioni contrattuali o accordi che, direttamente o
indirettamente, limitano o escludono i diritti del consumatore e
che nella misura in cui tali diritti derivano dalla presente
direttiva, non vincolano il consumatore;
(8) considerando che per facilitare l'applicazione del principio
di conformità al contratto è utile introdurre la presunzione
relativa di conformità al contratto riguardo alle situazioni più
comuni; che la presunzione non restringe il principio della
libertà contrattuale delle parti; che inoltre, in mancanza di
clausole specifiche e in caso di applicazione della clausola
minima gli elementi menzionati nella presunzione possono essere
usati per determinare il difetto di conformità dei beni rispetto
al contratto; che la qualità e le prestazioni che il consumatore
può ragionevolmente attendersi dipenderanno tra l'altro dal fatto
che il bene sia nuovo o usato; che gli elementi menzionati nella
presunzione sono cumulativi; che se le circostanze del caso
rendono un particolare elemento palesemente inappropriato restano
tuttavia applicabili i restanti elementi della presunzione;
(9) considerando che il venditore deve essere il responsabile
diretto nei confronti del consumatore della conformità del bene al
contratto; che tale è la soluzione tradizionalmente adottata negli
ordinamenti giuridici degli Stati membri; che il venditore deve
tuttavia poter agire, come previsto dalla legislazione nazionale,
contro il produttore, un precedente venditore nella stessa catena
contrattuale o qualsiasi altro intermediario, a meno che non abbia
rinunciato al suo diritto; che la presente direttiva non incide
sul principio dell'autonomia contrattuale nei rapporti tra il
venditore, il produttore, un precedente venditore o qualsiasi
altro intermediario; che le norme che individuano i soggetti
passivi e le modalità d'azione del venditore devono essere
stabilite dal diritto nazionale;
(10) considerando che, in caso di non conformità dei beni al
contratto, è opportuno riconoscere al consumatore il diritto di
ottenere il ripristino gratuito di tale conformità, mediante
riparazione o sostituzione a scelta, o, in mancanza di ciò, una
riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto;
(11) considerando che il consumatore può in primo luogo chiedere
al venditore di riparare il bene o di sostituirlo salvo che tali
rimedi risultino impossibili o sproporzionati; che deve essere
stabilito obiettivamente se un rimedio è sproporzionato; che un
rimedio sarebbe sproporzionato se imponesse costi irragionevoli
rispetto a un altro rimedio; che per stabilire che i costi sono
irragionevoli bisogna che i costi di un rimedio siano notevolmente
più elevati di quelli dell'altro rimedio;
(12) considerando che, nel caso di un difetto di conformità, il
venditore può sempre offrire al consumatore, a titolo di
composizione, qualsiasi rimedio disponibile; che spetta al
consumatore decidere se accettare o respingere la proposta;
(13) considerando che, al fine di consentire ai consumatori di
trarre vantaggio dal mercato interno e di acquistare beni di
consumo in un altro Stato membro, occorre raccomandare che,
nell'interesse dei consumatori, i produttori di beni di consumo
commercializzati in più Stati membri alleghino al prodotto un
elenco recante almeno un indirizzo di contatto in ciascuno Stato
membro dove il prodotto è commercializzato;
(14) considerando che i riferimenti al momento della consegna non
implicano che gli Stati membri debbano modificare le proprie norme
sul trasferimento del rischio;
(15) considerando che gli Stati membri possono prevedere che il
rimborso al consumatore può essere ridotto, in considerazione
dell'uso che quest'ultimo ha fatto del bene dal momento della
consegna; che gli accordi dettagliati con i quali può essere
disciplinata la risoluzione del contratto devono essere stabiliti
dalla legislazione nazionale;
(16) considerando che la particolare natura dei beni usati ne
rende generalmente impossibile la sostituzione; che pertanto, nel
caso di siffatti beni, il diritto del consumatore alla
sostituzione non è in genere esperibile; che per tali beni gli
Stati membri possono consentire alle parti di convenire un periodo
di responsabilità abbreviato;
(17) considerando che è opportuno limitare il periodo in cui il
venditore è responsabile del difetto di conformità esistente al
momento della consegna del bene; che gli Stati membri possono
anche prevedere un termine di prescrizione entro il quale i
consumatori possono esercitare i propri diritti, sempre che tale
termine non intervenga prima di due anni dalla data della
consegna; che qualora, ai sensi della legislazione nazionale, la
decorrenza del termine non coincida con il momento della consegna
del bene, la durata complessiva della prescrizione prevista dalla
legislazione nazionale non può essere inferiore ai due anni a
decorrere dal momento della consegna;
(18) considerando che gli Stati membri possono prevedere, ove
applicabile e secondo la loro legislazione nazionale che, in caso
di riparazione o sostituzione del bene o di negoziazione tra il
consumatore e il venditore ai fini di una composizione amichevole,
il termine entro il quale qualsiasi difetto di conformità deve
manifestarsi e la prescrizione siano sospesi o interrotti;
(19) considerando che gli Stati membri dovrebbero poter stabilire
un termine entro il quale il consumatore ha l'onere di denunciare
al venditore eventuali difetti di conformità; che gli Stati membri
possono garantire un più elevato livello di tutela del consumatore
non introducendo siffatto onere; che è comunque opportuno che
tutti i consumatori comunitari dispongano di un termine di almeno
due mesi per denunciare al venditore l'esistenza di un difetto di
conformità;
(20) considerando che gli Stati membri dovrebbero evitare che tale
termine pregiudichi i consumatori che effettuano acquisti
transfrontalieri; che ogni Stato membro deve informare la
Commissione in merito all'attuazione da esso data a tale
disposizione; che è opportuno che la Commissione controlli
l'effetto della diversa attuazione di tale disposizione sui
consumatori e sul mercato interno; che le informazioni riguardanti
l'attuazione di tale disposizione da parte di uno Stato membro
devono essere disponibili per gli altri Stati membri, per i
consumatori e le organizzazioni di consumatori di tutta la
Comunità; che occorre pertanto pubblicare nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee una sintesi della situazione di tutti gli
Stati membri;
(21) considerando che è prassi corrente, per quanto riguarda
alcune categorie di beni, che i venditori e i produttori offrano
garanzie sui beni contro qualsiasi difetto che dovesse
manifestarsi entro un certo termine; che tale prassi può
contribuire ad una maggiore concorrenza nell'ambito del mercato;
che siffatte garanzie, pur essendo legittimi strumenti di
marketing, non dovrebbero indurre in errore il consumatore; che al
fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore, le
garanzie dovrebbero contenere determinate informazioni, tra cui la
dichiarazione che la garanzia lascia impregiudicati i diritti del
consumatore previsti dalla legge;
(22) considerando che le parti non possono, di comune accordo,
limitare o escludere i diritti del consumatore, poiché altrimenti
verrebbe meno la tutela giuridica garantita; che questo principio
dovrebbe applicarsi anche a clausole che presumono che il
consumatore era a conoscenza di tutti i difetti di conformità dei
beni di consumo esistenti al momento della conclusione del
contratto; che la tutela concessa ai consumatori a norma della
presente direttiva non dovrebbe essere ridotta a motivo del fatto
che come legge del contratto è stata scelta la legge di uno Stato
non membro;
(23) considerando che dalla legislazione e dalla giurisprudenza in
tale settore emerge, nei diversi Stati membri, la crescente
esigenza di garantire ai consumatori un livello di tutela elevato;
che alla luce di tale tendenza nonché dell'esperienza acquisita
nell'attuazione della presente direttiva potrà rivelarsi
necessario prevedere un'armonizzazione ulteriore, segnatamente
prevedendo una responsabilità diretta del produttore per quanto
riguarda i difetti ad esso imputabili;
(24) considerando che occorre permettere agli Stati membri di
adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla
presente direttiva, disposizioni più rigorose al fine di garantire
un livello di tutela dei consumatori ancora più elevato;
(25) considerando che conformemente alla raccomandazione della
Commissione del 30 marzo 1998 sui principi applicabili agli organi
responsabili per la composizione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo(4) gli Stati membri possono
creare organismi che assicurino l'imparzialità e l'efficienza
della gestione dei ricorsi in un contesto nazionale e
transfrontaliero e che i consumatori possono utilizzare come
mediatori;
(26) considerando che allo scopo di tutelare gli interessi
collettivi dei consumatori conviene aggiungere la presente
direttiva all'elenco di direttive contenuto nell'allegato alla
direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori(5),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Campo d'applicazione e definizioni
1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri relative a taluni aspetti della vendita e delle
garanzie concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un
livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del
mercato interno.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti
soggetti alla presente direttiva, agisce per fini che non
rientrano nell'ambito della sua attività commerciale o
professionale;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile materiale tranne:
- i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo
altre modalità dalle autorità giudiziarie;
- l'acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un
volume delimitato o in quantità determinata;
- l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica che in base a
un contratto vende beni di consumo nell'ambito della propria
attività commerciale o professionale;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore
del bene di consumo nel territorio della Comunità europea o
qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo
sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore,
assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari,
di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o
intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non
corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di
garanzia o nella relativa pubblicità;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino
del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Gli Stati membri possono stabilire che nei "beni di consumo"
non sono inclusi beni usati, venduti in un'asta alla quale il
consumatore abbia la possibilità di assistere personalmente.
4. Ai fini della presente direttiva sono considerati contratti di
vendita anche i contratti di fornitura di beni di consumo da
fabbricare o produrre.
Articolo 2
Conformità al contratto
1. Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al
contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto
se:
a) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono
le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore
come campione o modello;
b) sono idonei ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che
sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento
della conclusione del contratto e che il venditore abbia
accettato;
c) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello
stesso tipo;
d) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene
dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso,
delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei
beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo
rappresentante, in particolare nella pubblicità o
sull'etichettatura.
3. Non vi è difetto di conformità ai sensi del presente articolo
se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era
a conoscenza del difetto o non poteva ragionevolmente ignorarlo, o
se il difetto di conformità trova la sua origine in materiali
forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di
cui al paragrafo 2, lettera d), quando:
- dimostra che non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente
essere a conoscenza della dichiarazione;
- dimostra che la dichiarazione è stata corretta entro il momento
della conclusione del contratto, oppure
- dimostra che la decisione di acquistare il bene di consumo non
ha potuto essere influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta
installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di
conformità del bene quando l'installazione fa parte del contratto
di vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la
sua responsabilità. Tale disposizione si applica anche nel caso in
cui il prodotto, concepito per essere istallato dal consumatore,
sia istallato dal consumatore in modo non corretto a causa di una
carenza delle istruzioni di istallazione.
Articolo 3
Diritti del consumatore
1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di
conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al
ripristino, senza spese della conformità del bene mediante
riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una
riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto
relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.
3. In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di
riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,
salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.
Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore
spese irragionevoli in confronto all'altro rimedio, tenendo conto:
- del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di
conformità;
- dell'entità del difetto di conformità, e
- dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere
esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un
lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il
consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per
il quale il consumatore ha voluto il bene.
4. L'espressione "senza spese" nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai
costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo
con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d'opera e i
materiali.
5. Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o
la risoluzione del contratto:
- se il consumatore non ha diritto né alla ripartizione né alla
sostituzione o
- se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo
ragionevole ovvero
- se il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli
inconvenienti per il consumatore.
6. Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore
il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.
Articolo 4
Diritto di regresso
Quando è determinata la responsabilità del venditore finale nei
confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità
risultante da un'azione o da un'omissione del produttore, di un
precedente venditore nella stessa catena contrattuale o di
qualsiasi altro intermediario, il venditore finale ha diritto di
agire nei confronti della persona o delle persone responsabili,
nel rapporto contrattuale. La legge nazionale individua il
soggetto o i soggetti nei cui confronti il venditore finale ha
diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di
esercizio.
Articolo 5
Termini
1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 3, quando il
difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni
dalla consegna del bene. Se, a norma della legislazione nazionale,
i diritti previsti all'articolo 3, paragrafo 2, sono soggetti a
prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dalla
data della consegna.
2. Gli Stati membri possono prevedere che grava sul consumatore,
per esercitare i suoi diritti, l'onere di denunciare al venditore
il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data
in cui ha constatato siffatto difetto.
Gli Stati membri devono informare la Commissione in merito
all'attuazione della presente disposizione. La Commissione
controlla l'effetto sui consumatori e sul mercato interno
dell'esistenza di tale possibilità per gli Stati membri.
Entro il 7 gennaio 2003 la Commissione elabora una relazione sulla
diversa attuazione della presente disposizione da parte degli
Stati membri. Tale relazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
3. Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità
che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene
esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia
incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto
di conformità.
Articolo 6
Garanzie
1. Una garanzia deve vincolare giuridicamente la persona che la
offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di
garanzia e nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve:
- indicare che il consumatore è titolare di diritti secondo la
legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei
beni di consumo e specificare che la garanzia lascia
impregiudicati tali diritti;
- indicare in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia
e gli elementi essenziali necessari per farla valere, segnatamente
la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il
nome e l'indirizzo di chi la presta.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere
disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo, a sua
disposizione e a lui accessibile.
4. Lo Stato membro in cui il bene di consumo è commercializzato
può, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio
territorio che la garanzia sia redatta in una o più lingue da esso
fissate tra le lingue ufficiali della Comunità.
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai paragrafi
2, 3 e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad
avvalersene e esigerne l'applicazione.
Articolo 7
Carattere imperativo delle disposizioni
1. Come previsto dalla legislazione nazionale, le clausole
contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore, prima che
gli sia stato notificato il difetto di conformità e che escludono
o limitano, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti
dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore.
Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso di beni usati, il
venditore e il consumatore possano concordare condizioni
contrattuali o accordi che impegnino la responsabilità del
venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui
all'articolo 5, paragrafo 1. Tale periodo abbreviato non può
essere inferiore ad un anno.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il
consumatore non sia privato della protezione derivante dalla
presente direttiva qualora sia stata scelta come legge applicabile
al contratto la legge di uno Stato non membro e tale contratto
presenti uno stretto collegamento col territorio di uno Stato
membro.
Articolo 8
Diritto nazionale e protezione minima
1. L'esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva
lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti di cui il
consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali relative
alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel
settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più
rigorose, compatibili con il trattato, per garantire un livello
più elevato di tutela del consumatore.
Articolo 9
Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il
consumatore sulle disposizioni di diritto interno emanate in
trasposizione della presente direttiva e incoraggiano, se del
caso, le organizzazioni professionali a informare il consumatore
in merito ai suoi diritti.
Articolo 10
L'allegato alla direttiva 98/27/CE è completato come segue: "10.
Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12)."
Articolo 11
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 1o gennaio 2002. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
da un tale riferimento all'atto della loro pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli
Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni di diritto interno che adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 12
Riesame
Entro il 7 luglio 2006 la Commissione riesamina l'applicazione
della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento
europeo e al Consiglio. La relazione esamina tra l'altro
l'opportunità di prevedere la responsabilità diretta del
produttore e, se del caso, è accompagnata da proposte.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1999.
Decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185
Attuazione della direttiva 97/7/CE
relativa alla protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza (G. U. serie generale n. 143 del 21 giugno 1999) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la
protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999; Sulla proposta dei Ministri per le politiche
comunitarie e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; EMANA Art. 1 -
Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) contratto a distanza: il contratto avente per
oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un
consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di
prestazione di servizi a distanza organizzato dal
fornitore che, per tale contratto, impiega
esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a
distanza fino alla conclusione del contratto, compresa
la conclusione del contratto stesso; b) consumatore: la persona fisica che, in relazione
ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi
non riferibili all'attività professionale eventualmente
svolta; c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei
contratti a distanza agisce nel quadro della sua
attività professionale; d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque
mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del
fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la
conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco
indicativo delle tecniche contemplate dal presente
decreto è riportato nell'allegato 1; e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona
fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività
professionale consiste nel mettere a disposizione dei
fornitori una o più tecniche di comunicazione a
distanza. Art. 2 - Campo di
applicazione 1. Il presente decreto si applica ai contratti a
distanza, esclusi i contratti: a) relativi al servizi finanziari, un elenco
indicativo dei quali è riportato nell'allegato II; b) conclusi tramite distributori automatici o locali
commerciali automatizzati; e) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici; d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad
altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione
della locazione; e) conclusi in occasione di una vendita all'asta. Art. 3 . Informazioni per
il consumatore 1. In tempo utile, prima della conclusione di
qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve
ricevere le seguenti informazioni: a) identità del fornitore e, in caso di contratti che
prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del
fornitore; b) caratteristiche essenziali del bene o del
servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le
tasse o le imposte; d) spese di consegna; e) modalità del pagamento, della consegna del bene o
della prestazione del servizio e di ogni altra forma di
esecuzione del contratto; f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione
dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3; g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del
bene in caso di esercizio del diritto di recesso; h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione
a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla
tariffa di base; i) durata della validità dell'offerta e del
prezzo; l) durata minima del contratto in caso di contratti
per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
ad esecuzione continuata o periodica. 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo
commerciale deve essere inequivocabile, devono essere
fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo
adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza
impiegata, osservando in particolare i principi di buona
fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali,
valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle
categorie di consumatori particolarmente
vulnerabili. 3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità
del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata
devono essere dichiarati in modo inequivocabile
all'inizio della conversazione con il consumatore, a
pena di nullità del contratto. 4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che
consentono una comunicazione individuale, le
informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il
consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal
caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma
e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4. Art. 4 - Conferma scritta
delle informazioni 1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto
o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua
disposizione ed a lui accessibile, di tutte le
informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od
al momento della esecuzione del contratto. Entro tale
momento e nelle stesse forme devono comunque essere
fornite al consumatore anche le seguenti
informazioni: a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di
esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo
5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2; b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a
cui il consumatore può presentare reclami; c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle
garanzie commerciali esistenti; d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di
durata indeterminata o superiore ad un anno. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata
mediante una tecnica di comunicazione a distanza,
qualora i detti servizi siano forniti in un'unica
soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica
di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve
poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del
fornitore cui poter presentare reclami. Art. 5 - Esercizio del
diritto di recesso 1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque
contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza
specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni
lavorativi decorrente: a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da
parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli
obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui
questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del contratto purché non
oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa; b) per i servizi, dal giorno della conclusione del
contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti
gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto purché non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa. 2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto
gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per
l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e
decorre: a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da
parte del consumatore; b) per i servizi, dal giorno della conclusione del
contratto. 3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore
non può esercitare il diritto di recesso previsto ai
commi 1 e 2 per i contratti: a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia
iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della
scadenza del termine di dieci giorni previsto dal comma
1; b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è
legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario
che il fornitore non è in grado di controllare; c) di fornitura di beni confezionati su misura o
chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non
possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o
alterarsi rapidamente; d) di fornitura di prodotti, audiovisivi o di
software informatici sigillati, aperti dal
consumatore; e) di fornitura di giornali, periodici e riviste; f) di servizi di.scommesse e lotterie. 4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio,
entro il termine previsto, di una comunicazione scritta
all'indirizzo geografico della sede del fornitore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex e fac-simile,
a condizione che sia confermata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore
successive. 5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il
consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a
disposizione del fornitore o della persona da questi
designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal
contratto. Il termine per la restituzione del bene non
può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi
decorrenti dalla data del ricevimento del bene. 6. Le uniche spese dovute dal consumatore per
l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente
articolo sono le spese dirette di restituzione del bene
al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a
distanza. 7. Se il diritto di recesso è esercitato dal
consumatore conformemente alle disposizioni del presente
articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme
versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire
gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso
entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è
venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore. 8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio,
oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o
parzialmente coperto da un credito concesso al
consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un
accordo tra questi e il fornitore, il contratto di
credito si intende risolto di diritto, senza alcuna
penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il
diritto di recesso conformemente alle disposizioni di
cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore
di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto
esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo
che ha concesso il credito a pagamento del bene o del
servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore,
senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione
degli interessi legali maturati. Art. 6 - Esecuzione del
contratto 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore
deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello in cui il
consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore. 2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da
parte del fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche
temporanea, del bene o del servizio richiesto, il
fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa
il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo
4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte per il pagamento della
fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi
prima o al momento della conclusione del contratto, il
fornitore non può adempiere eseguendo una fornitura
diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità
equivalenti o superiori. Art. 7 -
Esclusioni 1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6
non si applicano: a) al contratti di fornitura di generi alimentari, di
bevande o di altri beni per uso domestico di consumo
corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo
luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e
regolari; b) ai contratti di fornitura di servizi relativi
all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo
libero, quando all'atto della conclusione del contratto
il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad
una data determinata o in un periodo prestabilito. Art. 8 - Pagamento
mediante carta 1. Il consumatore può effettuare il pagamento
mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di
pagamento, da comunicare al consumatore al sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente
decreto legislativo. 2. L'istituto di emissione della carta di pagamento
riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi
dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero
l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria
carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
L'istituto di emissione della carta di pagamento ha
diritto di addebitare al fornitore le somme
riaccreditate al consumatore. Art. 9 - Fornitura non
richiesta 1. È vietata la fornitura di beni o servizi al
consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione
nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di
pagamento. 2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione
corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In
ogni caso, la mancata risposta non significa
consenso. Art. 10 - Limiti
all'impiego di talune tecniche di comunicazione a
distanza 1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono,
della posta elettronica di sistemi automatizzati di
chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax,
richiede il consenso preventivo del consumatore. 2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da
quelle di cui al comma 1, qualora consentano una
comunicazione individuale, possono essere impiegate dal
fornitore se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario. Art. 11 -
Irrinunciabilità dei diritti 1. 1 diritti attribuiti al consumatore dal presente
decreto legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni
pattuizione in contrasto con le disposizioni del
presente decreto. 2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al
contratto una legislazione diversa da quella italiana,
al consumatore devono comunque essere riconosciute le
condizioni di tutela previste dal presente decreto
legislativo. Art. 12 -
Sanzioni 1. Fatta salva l'applicazione della legge penale
qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che
contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9
e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che
ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore secondo le modalità di cui all'articolo 5 o
non rimborsa al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
dieci milioni. 2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i
limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma
1 sono raddoppiati. 3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio
o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il
rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio
provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato della provincia in cui vi è la
residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale. Art. 13 - Azioni
collettive 1. In relazione alle disposizioni del presente
decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e
degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281. Art. 14 - Foro
competente 1. Per le controversie civili inerenti
all'applicazione del presente decreto legislativo la
competenza territoriale inderogabile è del giudice del
luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se
ubicati nel territorio dello Stato. Art. 15 - Disposizioni
transitorie e finali 1. Il contratto a distanza deve contenere il
riferimento al presente decreto legislativo. 2. Fino alla emanazione di un testo unico di
coordinamento delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali
di vendita previste dall'articolo 9 del decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18
e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si
applicano le disposizioni più favorevoli per il
consumatore contenute nel presente decreto
legislativo. 3. Il presente decreto legislativo entra in vigore
centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 1999. CIAMPI Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d): ALLEGATO II Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a): Tali servizi comprendono in particolare:
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
H. EICHEL
(1) GU C 307 del 16.10.96, pag. 8 e
GU C 148 del 14.5.1998, pag. 12.
(2) GU C 66 del 3.3.1997, pag. 5.
(3) Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1998 (GU C 104 del
6.4.1998, pag. 30), posizione comune del Consiglio del 24
settembre 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 46) e decisione del
Parlamento europeo del 17 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999,
pag. 226). Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 1999.
Decisione del Consiglio del 17 maggio 1999.
(4) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51.
il seguente decreto
legislativo:
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
LETTA, Ministro per le politiche
comunitarie
BERSANI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
DINI,
Ministro degli affari esteri
DILIBERTO,
Ministro di grazia e giustizia
AMATO,
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
stampati senza
indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera
circolare;
pubblicità stampa con buono
d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un
operatore;
telefono senza intervento di un operatore
(dispositivo automatico di chiamata,
audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con
immagine);
teletext (microcomputer, schermo di
televisore)
con tastiera o schermo sensibile al
tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore,
(teleacquisto, televendita).
servizi d'investimento;
operazioni di
assicurazione e di riassicurazione;
servizi
bancari;
operazioni riguardanti fondi di
pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o
di opzione.
i servizi
di investimento di cui all'allegato della direttiva
93/22/CEE, i servizi di società di investimenti
collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività
che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si
applica l'allegato della seconda direttiva
89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle
attività di assicurazione e riassicurazione di
cui:
all'articolo 1 della direttiva
73/239/CEE;
all'allegato della direttiva
79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle
direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.